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ART. 1
E’ costituita ai
sensi della legge 11 agosto 1991. n.266 e della legge regionale 13
settembre 1993, n.39 l’ Associazione di volontariato denominata G.A.M.A.,
Associazione “Gruppi Auto Mutuo Aiuto” che intende operare nella
provincia del Medio Campidano e qualora fosse richiesto anche a livello
regionale e nazionale.
ART.2
La sede
dell’Associazione è a Sanluri in via Sassari 30 presso il Servizio
Tutela Salute Mentale dell’Asl 6 di Sanluri.
ART.3
L’Associazione ha
per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo della
solidarietà civile, sociale e culturale avvalendosi in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
ART.4
“L’Associazione
G.A.M.A. ritiene che l’auto mutuo aiuto sia una metodologia d’intervento
nel trattamento del disagio personale e familiare, di diverse
dipendenze, e di supporto psicologico per varie difficoltà, e che le
persone riunendosi in maniera spontanea, attraverso il reciproco aiuto
possano realizzare obiettivi di crescita personale”.
In particolare
l’Associazione si propone le seguenti finalità:
A.
Organizzare gruppi di auto mutuo aiuto su vari tipi di problematiche (
depressione, attacchi di panico, disordine alimentare, diabete, obesità,
famiglie affidatarie, periodo puerperale, handicap e altri tipi di
disagio);
B.
Rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono
questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e
privato per la promozione della salute e per il miglioramento della
qualità della vita della persona, della famiglia della comunità;
C.
Organizzare specifici corsi per operatori e volontari per favorire la
diffusione della metodologia dell’auto mutuo aiuto;
D.
Sensibilizzare la comunità con interventi pubblici sui temi di cui al
punto A);
E.
Produrre materiale informativo inerente le tematiche dell’auto mutuo
aiuto;
F.
Aprire
uno sportello telefonico informativo e di supporto sulle tematiche
dell’auto mutuo aiuto
L’Associazione
persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
ART.5
Possono far parte
dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si
impegnano a rispettare lo statuto.
Le decisioni circa
le domande di ammissione sono adottate dal Consiglio Direttivo previa
presentazione di almeno due soci.
I soci possono
recedere dall’Associazione presentando apposita dichiarazione di volontà
in tal senso. Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di
gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di
volontariato dell’Associazione, o violino ripetutamente le norme
statutarie, non rinnovino la quota annuale.
La proposta di
esclusione viene portata dal Presidente al Consiglio Direttivo che
delibera a maggioranza.
ART.6
I soci si
distinguono in fondatori, ordinari, onorari.
I soci fondatori
sono coloro che hanno costituito l’Associazione, si impegnano a
rispettare lo statuto e a pagare la quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo per tutto il vincolo associativo.
I soci ordinari sono
le persone che si impegnano a rispettare lo statuto, a pagare per tutta
la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono
persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante,
con la loro opera, con il loro sostegno ideale ovvero economico per i
fini dell’organizzazione di volontariato, hanno il carattere permanente
e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
I soci fondatori e
ordinari hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione,
di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei
suoi organi.
I soci hanno il
dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l’attività
dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento
che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e
dei suoi aderenti.
ART.7
I soci sono iscritti
in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura
del Presidente dell’Associazione.
ART.8
Le prestazioni
fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo. Al
socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente
stabiliti. ART.9
Sono
organi dell'Associazione
- l'assemblea dei
Soci
- il Consiglio
Direttivo
- il Presidente
Le cariche
associative sono gratuite. ART.10
L'Assemblea è
composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali
e delibera a maggioranza semplice in prima convocazione con la presenza
di almeno 3/4 degli associati.In seconda convocazione l'Assemblea può
validamente deliberare con la maggioranza dei voti qualunque sia il
numero degli intervenuti comprese le deleghe che non possono superare
una per socio.
L'Assemblea indica i
programmi di attività dell’associazione, elegge il Consiglio Direttivo,
approva il Bilancio, provvede all'adozione delle modifiche statutarie e
delibera altresì sugli altri argomenti di sua competenza previsti dal
presente statuto e da norma di legge.
ART. 11
L'associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è
composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci che
delibera a maggioranza semplice.
Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta (metà +1)
Il Consiglio
Direttivo amministra l'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni
di programma assunte dall'Assemblea dei Soci.
ART.12
Il Consiglio
Direttivo elegge nella prima seduta convocata dal componente più
anziano, il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza dei voti. ART.13
Il Presidente dirige
e rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed ha il potere di
firma e di compiere tutti gli atti giuridici che impegnano
l'Associazione, dura in carica tre anni, presiede il Consiglio Direttivo
e l'Assemblea dei Soci. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che
sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere
consultato dai soci. In assenza del Presidente tutti i poteri di firma
vengono trasferiti temporaneamente al Vice Presidente.
ART. 14
Il mandato del
Presidente può essere revocato, qualora non ottemperi a quanto disposto
dal presente statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei
componenti del Consiglio Direttivo. Un mese prima della scadenza, il
Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo. ART.15
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da:
- contributi a
titolo patrimoniale;
- erogazioni,
donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili e
immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e
le entrate e le spese sostenute;
I beni mobili e
immobili acquisiti sono intestati all'Associazione.
I beni mobili e
immobili di proprietà dei Soci o di terzi possono esser dati in comodato
d'uso all'Associazione stessa.
L'Associazione trae
le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività di volontariato da:
- quote sociali e
contributi degli aderenti;
- contributi
privati;
- contributi dello
Stato, Enti, o Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e
lasciti testamentari;
- rimborsi
derivanti da convenzioni.
L'Associazione è
tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione
relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei
soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del
donante.
ART.16
Il Consiglio
Direttivo ha l'obbligo di redigere il Bilancio dal quale devono
analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti,
nonchè tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.
Il Bilancio di ogni
periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere
presentato, entro la fine del mese di Aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a
maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di Aprile dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approvano a maggioranza semplice.
ART.17
Non possono essere
effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva
copertura e disponibilità finanziaria.
Le eccedenze annuali
fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere
immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero
possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili
necessari al miglio raggiungimento del fine dell'Associazione.
ART.18
Le convenzioni tra
l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio
Direttivo con la maggioranza dei presenti. Copia di ogni convenzione è
custodita, a carico del Presidente nella sede dell'Associazione a
disposizione dei soci.
ART.19
La convenzione è
stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide sulle modalità di
attuazione della convenzione.
ART.20
L'Associazione può
assumere dipendenti.
I rapporti tra
l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal
contratto Regionale e Nazionale di lavoro per le cooperative di
Solidarietà Sociale e sono altresì assicurati per la responsabilità
civile verso terzi.
ART.21
L'Associazione può
giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra
l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla legge.
ART.22
E' obbligatoria la
tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra
cui il libro degli inventari ed il libro giornale.
ART.23
In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra
organizzazione operante in identico o analogo settore.
ART.24
L'Associazione deve
assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato
connessi allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità
civile verso terzi.
ART.25
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Associazione G.A.M.A. Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto via Sassari Sanluri cod. fisc. 9107400929 | Back |