ART. 1

E’ costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991. n.266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n.39 l’ Associazione di volontariato denominata G.A.M.A., Associazione “Gruppi Auto Mutuo Aiuto” che intende operare nella provincia del Medio Campidano e qualora fosse richiesto anche a livello regionale e nazionale.

ART.2

La sede dell’Associazione è a Sanluri in via Sassari 30 presso il Servizio Tutela Salute Mentale dell’Asl 6 di Sanluri.

ART.3

L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo della solidarietà civile, sociale e culturale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART.4

L’Associazione G.A.M.A. ritiene che l’auto mutuo aiuto sia una metodologia d’intervento nel trattamento del disagio personale e familiare, di diverse dipendenze, e di supporto psicologico per varie difficoltà, e che le persone riunendosi in maniera spontanea, attraverso il reciproco aiuto possano realizzare obiettivi di crescita personale”.

In particolare l’Associazione si propone le seguenti finalità:

A.  Organizzare  gruppi di auto mutuo aiuto su vari tipi di problematiche ( depressione, attacchi di panico, disordine alimentare, diabete, obesità, famiglie affidatarie, periodo puerperale, handicap e altri tipi di disagio);

B.  Rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita della persona, della famiglia della comunità;

C.  Organizzare specifici corsi per operatori e volontari per favorire la diffusione della metodologia dell’auto mutuo aiuto;

D.  Sensibilizzare la comunità con interventi pubblici sui temi di cui al punto A);

E.  Produrre materiale informativo inerente le tematiche dell’auto mutuo aiuto;

F.   Aprire uno sportello telefonico informativo e di supporto sulle tematiche dell’auto mutuo aiuto

L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART.5

Possono far  parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare lo statuto.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Consiglio Direttivo previa presentazione di almeno due soci.

I soci possono recedere dall’Associazione presentando apposita dichiarazione di volontà in tal senso. Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell’Associazione, o violino ripetutamente le norme statutarie, non rinnovino la quota annuale.

La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza.

ART.6

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione, si impegnano a rispettare lo statuto e a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutto il vincolo associativo.

I soci ordinari sono le persone che si impegnano a rispettare lo statuto, a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera, con il loro sostegno ideale ovvero economico per i fini dell’organizzazione di volontariato, hanno il carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

I  soci fondatori e ordinari hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.

ART.7

I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente dell’Associazione.

ART.8

Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo. Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

 ART.9

 Sono organi dell'Associazione

-   l'assemblea dei Soci

-   il Consiglio Direttivo

-   il Presidente

  Le cariche associative sono gratuite.

  ART.10

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati.In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare con la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti comprese le deleghe che non possono superare una per socio.

L'Assemblea indica i programmi di attività dell’associazione, elegge il Consiglio Direttivo, approva il Bilancio, provvede all'adozione delle modifiche statutarie e delibera altresì sugli altri argomenti di sua competenza previsti dal presente statuto e da norma di legge.

ART. 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci che delibera a maggioranza semplice.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta (metà +1)

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni di programma assunte dall'Assemblea dei Soci.

ART.12

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta convocata dal componente più anziano, il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza dei voti.

 ART.13

Il Presidente dirige e rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed ha il potere di firma e di compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, dura in carica tre anni, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai soci. In assenza del Presidente tutti i poteri di firma vengono trasferiti temporaneamente al Vice Presidente.

ART. 14  

Il mandato del Presidente può essere revocato, qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 ART.15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

-   contributi a titolo patrimoniale;

-   erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;

-  beni mobili e immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate  e le spese sostenute;

I beni mobili e immobili acquisiti sono intestati all'Associazione.

I beni mobili e immobili di proprietà dei Soci o di terzi possono esser dati in comodato d'uso all'Associazione stessa.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

-   quote sociali e contributi degli aderenti;

-   contributi privati;

-   contributi dello Stato, Enti, o Istituzioni Pubbliche;

-   donazioni e lasciti testamentari;

-   rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

ART.16  

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonchè tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il Bilancio di ogni periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di Aprile dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approvano a maggioranza semplice.

ART.17

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglio raggiungimento del fine dell'Associazione.   

ART.18

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti. Copia di ogni convenzione è custodita, a carico del Presidente nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

ART.19

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

ART.20

L'Associazione può assumere dipendenti.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto Regionale e Nazionale di lavoro per le cooperative di Solidarietà Sociale e sono altresì assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

ART.21

L'Associazione può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ART.22

E' obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale.

ART.23

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.

ART.24

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato connessi allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità civile verso terzi.

ART.25

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n.266, e della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39.

 

 

 
 

 

 

 

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  Associazione G.A.M.A. Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto   via Sassari   Sanluri    cod. fisc. 9107400929 Back